Richiesta di annullamento preavvisi/verbali - Istituto dell'autotutela

Esiste la possibilità che l'ufficio competente dell'organo accertatore di una violazione alle norme di comportamento previste dal Codice della Strada disponga la modifica o l'annullamento di verbali già notificati ai destinatari con un atto di autotutela. In generale l'istituto dell'autotutela amministrativa è la possibilità, concessa alla pubblica Amministrazione, di riesaminare i propri atti, sia sotto il profilo della legittimità che del merito, al fine di prevenire possibili conflitti con altri soggetti giuridici.
Per l'applicazione in concreto dell'autotutela amministrativa in materia di verbali elevati a norma del C.d.S. è opportuno fare riferimento alla circolare del Ministero degli Interni - Direzione Generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - nr. 66 prot. nr. M/2413 del 17.7.1995, la quale evidenzia che, nel sistema introdotto dalla depenalizzazione, l'archiviazione di un verbale non può fare capo all'organo che ha proceduto all'accertamento perché, in tal modo, diverrebbe arbitro della legittimità del proprio operato. La circolare stessa sancisce che il verbale è un atto esclusivo dell'agente che lo ha redatto il quale opera in posizione di autonomia ma, una volta perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali, lo stesso esce dalla disponibilità tanto dell'agente che lo ha redatto che dell'ufficio a cui egli appartiene, per rientrare in quella di un altro organo; la circolare di cui sopra continua affermando che in nessun caso il Comando o l'ufficio procedente può disporre l'archiviazione dei verbali elevati dal personale dipendente nel caso in cui emerga la insussistenza della ipotesi di illecito amministrativo prefigurata o vengano constatati vizi del procedimento, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 386/3 del regolamento di esecuzione al C.d.S. cioè, sostanzialmente, nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errata trascrizione del numero di targa ovvero per altra causa. In relazione a quanto precede si ritiene di poter affermare che, in tema di accertamento di violazione al C.d.S., all'organo accertatore è consentito di poter archiviare i soli atti che non siano ancora usciti dalla propria sfera di competenza, come ad esempio il preavviso di accertamento compilato erroneamente, mentre nel caso di un verbale giuridicamente completo, quindi di un atto ormai fuoriuscito dalla sfera di competenza dell'organo accertatore, l'intervento decisorio in merito all'annullamento è demandato alla competenza esclusiva del prefetto oppure del giudice di pace, a seconda dei casi.

Come fare la domanda: 

Inoltrare un'istanza motivata al Responsabile dell'Area Vigilanza se trattasi di atti non ancora perfezionati e notificati utilizzando il modello sotto riportato allegando la documentazione ritenuta necessaria al buon fine della pratica.

Riferimenti normativi:

  • art. 386/3 Reg. C.d.S.;
  • art. 21 nonies Legge 7 agosto 1990, nr. 241;
  • art. 1, comma 136 Legge 311/2004;
  • circolare Miniterno nr. 66 del 17/7/1995 protocollo nr. M/2413;
  • nota Mininterno nr. M/2413-11 del 10/3/1999;
  • direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri - DipartimentoFunzione Pubblica - del 17/10/2005.

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