Rilascio contrassegno di circolazione per persone disabili

Descrizione:

Le persone disabili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita ed i non vedenti possono ottenere, previa visita medica presso l'Ufficio di Medicina Legale della Azienda Sanitaria di appartenenza che attesti questa condizione, il c. d. "contrassegno disabile" di colore azzurro chiaro, europeo, con il simbolo internazionale di accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo azzurro chiaro) ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
Sono previste due tipologie di contrassegno:

1. Permanente (soggetto al rinnovo quinquennale); 

2. Temporaneo (durata inferiore al quinquennio).

Il contrassegno permanente è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità permanente con validità quinquennale.
Il contrassegno temporaneo è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità temporanea, debitamente indicata nella documentazione medica di accompagnamento alla domanda.
Il titolare del permesso può fruire delle facilitazioni di sosta in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea che hanno aderito al modello con l'obbligo di rispettare le disposizioni di ogni singolo Paese.

Come fare la domanda:

La domanda di rilascio o rinnovo deve essere redatta utilizzando il modello scaricabile nella apposita sezione sottostante, contenente le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, che giustificano la richiesta e che, compilato in ogni sua parte, va indirizzato alla Polizia Locale di Castel di Lama, debitamente sottoscritto, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
La richiesta deve essere corredata dalla documentazione prevista, a seconda della tipologia di permesso, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.
Per il rilascio del contrassegno disabile di tipo "permanente" l'interessato, residente nel Comune di Castel di Lama, deve presentare la certificazione medica, rilasciata dall'Ufficio di Medicina Legale della Azienda Sanitaria di appartenenza, dalla quale risulti che la persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione abbia effettivamente la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente compromessa, oppure riferita a persona non vedente.
Nel caso di persona minorenne o persona direttamente impossibilitata alla presentazione della istanza questa sarà redatta a cura del genitore esercente la potestà sul minore o a cura del tutore /amm.sostegno.

Il rinnovo avviene con la presentazione di una richiesta corredata dal certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni che hanno dato luogo al precedente rilascio (fac.-simile allegato). Fatta eccezione per i ciechi assoluti e ventesimisti in possesso di certificato di invalidità civile comprovante in maniera inequivocabile lo stato di cecità assoluta o di residuo visivo non superiore a 1/20 oppure di specifica certificazione rilasciata dal Settore Medico Legale della città di appartenenza riportante parere favorevole al rilascio. In caso di rinnovo la restituzione (del permesso scaduto) dovrà avvenire contestualmente al ritiro del nuovo permesso.

Per le persone invalide a tempo "determinato", in conseguenza di un infortunio o per altre patologie, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato presentando la medesima certificazione di cui sopra con l'indicazione della data di scadenza, dopo di che l'eventuale rinnovo del contrassegno temporaneo, è subordinato alla presentazione di ulteriore certificazione del medico legale dalla quale risulti che permangono le condizioni per le quali il contrassegno era già stato rilasciato in precedenza, con indicato l'ulteriore periodo di presumibile durata dell'invalidità.

In allegato alla richiesta di rilascio o rinnovo del contrassegno disabili vanno presentate:

  1. n° 1 foto-tessera recenti(max 6 mesi);
  2. fotocopia del documento di riconoscimento del disabile in corso di validità;
  3. fotocopia della certificazione medica o del verbale della commissione medica integrata.

Nel caso di domanda di rilascio/rinnovo di contrassegno disabile temporaneo vige l'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.

Altre informazioni:

- Il D.P.R. n.151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del DISABILE pertanto NON È POSSIBILE PROCEDERE AL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER DELEGA.

- Il contrassegno deve essere sempre restituito alla data di scadenza e/o in caso di decesso del disabile.

Normativa:

  • Art.381del D.P.R. 495/92 aggiornato dal D.P.R.610/96 e dal D.P.R.503/96;
  • Art. 4 L. 35/2012;
  • D.P.R. 151/2012.

Allegati

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